IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per il lavoro e la  previdenza  sociale,  per
l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Nelle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, in relazione
all'art. 13 del testo unico  dello  statuto  speciale  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, hanno
facolta', anche in deroga all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, di esercitare le attivita' elettriche di cui al  primo
comma dell'art. 1 della  citata  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,
esclusa l'importazione e l'esportazione, mediante aziende  costituite
ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 2578, e delle successive disposizioni di legge. 
  Gli enti locali di  cui  al  comma  precedente  sono  i  comuni,  i
consorzi di comuni, gli enti di cui all'articolo 7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279  e  loro  consorzi,
delle province di Trento e di Bolzano. 
  Per la concessione di piccole derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
rispetto all'Enel e' data preferenza agli  enti  di  cui  al  secondo
comma. La  concessione  comporta  la  facolta'  dell'esercizio  delle
conseguenti attivita' elettriche.