IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta: Art. 1. Nelle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, in relazione all'art. 13 del testo unico dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, hanno facolta', anche in deroga all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attivita' elettriche di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esclusa l'importazione e l'esportazione, mediante aziende costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle successive disposizioni di legge. Gli enti locali di cui al comma precedente sono i comuni, i consorzi di comuni, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, delle province di Trento e di Bolzano. Per la concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto all'Enel e' data preferenza agli enti di cui al secondo comma. La concessione comporta la facolta' dell'esercizio delle conseguenti attivita' elettriche.